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La Corte europea fa chiarezza sul trasporto sanitario in Italia

E’ di qualche giorno fa la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul trasporto pubblico sanitario in Italia. Quali sono i soggetti aventi il diritto all’affidamento in convenzione dei trasporti sanitari d’emergenza urgenza. Ecco la novità.

di Melania Sorbera

Dopo anni di lotte da parte delle organizzazioni di volontariato la sentenza, del 7 luglio 2022, C-213-214/21, della Corte di giustizia dell’Unione europea pone fine all’annosa questione aperta nel settore del trasporto pubblico sanitario consentendo solo alle organizzazioni di volontariato di sottoscrivere convenzioni in via prioritaria con le amministrazioni pubbliche per il servizio di trasporto in emergenza. Non possono, invece, essere parificate alle organizzazioni di volontariato le cooperative sociali poiché, distribuendo utili ai soci, non possono definirsi associazioni “senza scopo di lucro”, ai fini della direttiva appalti. I servizi di trasporto sanitario d’emergenza urgenza verso le strutture sanitarie, sono definiti dall’art. 57 del codice del Terzo Settore.

Valerio Migliorini, avvocato dell’Anpas, l’Associazione nazionale pubbliche assistenze – che ha difeso le Pubbliche assistenze davanti alla Corte – ha spiegato l’importanza del provvedimento: “In sintesi la Corte ha stabilito quanto da noi sostenuto in questo annoso procedimento. La nozione di organizzazioni o di associazioni “senza scopo di lucro, ai sensi dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, deve essere strettamente circoscritta alle organizzazioni e alle associazioni che presentano un carattere particolare, vale a dire a quelle che non perseguono alcun fine di lucro e che non possono procurare alcun utile, neppure indiretto, ai loro membri […] le organizzazioni o le associazioni che hanno la possibilità di distribuire utili ai loro membri non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 […] le organizzazioni e le associazioni di cui all’articolo 10, lettera h), della suddetta direttiva non possono essere equiparate alle organizzazioni basate sull’azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al governo societario, quali le cooperative’“.

La normativa nazionale cui si fa riferimento per definire la tipologia di ambulanze è composta da 2 decreti ministeriali: il decreto n. 553 del 17 dicembre 1987 “Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze” e il decreto n. 487 del 20 novembre 1997 “Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali”.

In base ad essi si distinguono 3 tipologie di ambulanze: le ambulanze di soccorso, di tipo “A” o “A1”, dotate di tutte le attrezzature idonee a fornire il sostegno di base alle funzioni vitali di pazienti critici, includendo la defibrillazione con apparecchio semiautomatico; le ambulanze di trasporto di tipo “B” adibite al trasporto di almeno un infermo barellato, con attrezzature idonee ad assistere soggetti per i quali non si prevede l’evoluzione a condizioni critiche durante il tragitto, dotate di termoculla; le ambulanze di tipo “C”.

Questa tipologia di ambulanza è dotata di tutte le attrezzature necessarie per il trattamento avanzato di pazienti critici e delle loto funzioni vitali. In aggiunta a tutti i presidi presenti normalmente, questa ambulanza trasporta anche un monitor multiparametrico con la possibilità di eseguire la defibrillazione manuale e di trasmettere un elettrocardiogramma a 12 derivazioni.

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